L’Accordo Unico Stato-Regioni per la formazione alla sicurezza
8. CORSI PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008 Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008) sono individuate e riportate nell’allegato II. L’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature di lavoro si intende acquisita con il superamento delle verifiche. Ogni operatore nel corso del modulo pratico dovrà utilizzare la tipologia di attrezzatura per la quale sarà abilitato. L’acquisizione dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del Dlgs 81/08 8.1 REQUISITI DI NATURA GENERALE: IDONEITÀ DELL’AREA E DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE I soggetti formatori di cui alla Parte I, punto 1 del presente accordo devono garantire che l’attività pratica sia effettuata come di seguito indicato: a. un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Verifica” per ciascuna tipologia di attrezzatura; b. i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Verifica” per ciascuna tipologia di attrezzatura; c. le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell’istruttore) all’attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e verifica; d. i dispositivi di protezione individuali necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento durante la verifica. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/ misure idonee per l’effettivo utilizzo da parte dei partecipanti elle attività pratiche. 8.2 REQUISITI DEI DOCENTI Le docenze con riferimento al modulo teorico tecnico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con conoscenza tecnica dell’attrezzatura. Le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. 8.3 PROGRAMMA DEI CORSI I programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono quelli previsti nei punti seguenti.
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