Editoriale
e, allo stesso tempo, l’unico della regolamentazione della salute e sicurezza sul lavoro – del ritorno a casa, senza nulla di altro che non sia una certa stanchezza, di lavoratrici e lavoratori dopo il lavoro. A questo serve una formazione progettata in modo adeguato, legata ai rischi di lavoro e mansione, integrata in modo virtuoso e armonico da informazione e addestramento. In questa direzione si muove, quello che potremmo definire, l’Accordo Unico Stato Regioni in materia di formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro, che ha l’ambizione non solo di definire la durata ed i contenuti minimi dei corsi di formazione rivolti ai singoli soggetti, ma di dare, in un ampio capitolo, anche indicazioni metodologiche per la progettazione e l’erogazione della formazione. Ciò si collega all’organizzazione generale dell’Accordo che individua i soggetti formatori cui spetta l’organizzazione della formazione. In questa direzione si muove l’Accordo, responsabilizzando in modo molto maggiore che in passato la figura del “soggetto formatore” che – pur potendo essere anche la stessa azienda, qualora decida di organizzare “in proprio” i corsi di formazione per il proprio personale (dirigenti, preposti e lavoratori) – è deputato a garantire tutti i requisiti organizzativi e contenutistici obbligatori definiti dall’Accordo; ad esempio, la necessità che per ogni corso di formazione e aggiornamento deve essere conservata tutta la documentazione del corso stesso sotto forma del “Fascicolo del corso”. Quindi, un Accordo importante non solo per la definizione dei contenuti minimi e delle ore di svolgimento, ma per l’organizzazione completa di un corso affidata ad una struttura (che, rispetto ai soli corsi per lavoratori, dirigenti e preposti, può essere anche la stessa impresa) che deve, per l’appunto, organizzare. Naturalmente in questo caso il soggetto formatore può collaborare con l’impresa. La novità principale è contenuta, sempre in applicazione della Legge, nell’obbligo della formazione per il datore di lavoro e la modulazione dei relativi corsi che coinvolgono gli stessi datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione, nonché la coerente attività di formazione per i preposti i cui compiti sono stati modificati dalla medesima Legge n. 215/2021. Sono fondamentali, sin dall’inizio della progettazione di un corso, la scelta dei docenti che devono possedere i requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, la redazione del progetto formativo, il registro delle presenze, il verbale delle verifiche finali e dei documenti quali il questionario di valutazione ed i test o colloqui di verifica finale. Vi è, quindi, l’obbligo della raccolta documentale non formale, ma che attesti i vari aspetti della formazione che spetta al soggetto formatore realizzare ed attuare. La necessità di un Accordo unico era già emersa con l’Accordo del 7 luglio 2016, che, pur rivolto ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, conteneva disposizioni che incidevano su parti di precedenti Accordi. Successivamente, gli autori che scrivono questa premessa, avevano già evidenziato sia in una Assemblea generale dell’AiFOS e poi con proposte inviate al Ministero del lavoro ed alle parti sociali la necessità di procedere ad un unico Accordo. Si indicava anche una metodologia che, positivamente, è stata accolta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. L’Accordo non conclude il processo indicato dalla Legge n. 215/2021 pur costituendone la parte fondamentale. Due aspetti, a nostro avviso, meritano maggiore attenzione per una efficace formazione, come
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