Quaderno della Sicurezza AiFOS - Edizione speciale 2025

Lorenzo Fantini e Rocco Vitale

“ l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ”. L’accordo ne indica una prima applicazione che sicuramente, alla luce delle esperienze, verrà successivamente precisata e perfezionata, favorendo un innalzamento dell’efficacia prevenzionistica della formazione, al momento lasciata più che altro alla capacità – punto critico nella realtà giornaliera del mondo del lavoro – del soggetto formatore di progettare e realizzare percorsi di formazione coerenti con le risultanze della valutazione dei rischi e “mirati” alle capacità di comprensione e al linguaggio dei discenti. Vi è, infine, “ il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa ”. Una affermazione importante, che vuole anche essere una risposta positiva al sistema dei “controlli” da non demandare esclusivamente agli organi pubblici di vigilanza, ma coinvolgendo gli attori della formazione, dai soggetti formatori agli stessi lavoratori. L’Accordo Unico è, quindi, un testo che si colloca nella “continuità” e nella tradizionalità degli Accordi precedenti con il pregio di unificare molte procedure e adempimenti che, negli Accordi preesistenti, erano differenti e anche contrastanti nelle differenti applicazioni. Bisogna prendere atto che molti aspetti procedurali fanno capo al soggetto formatore (non casualmente l’Accordo, nell’organizzazione generale della formazione, si occupa innanzitutto di identificare “i soggetti formatori”), il quale diviene ancora più essenziale per garantire una formazione davvero efficace. Tra i soggetti formatori AiFOS vi rientra a pieno titolo e non può, quindi, che salutare con favore la previsione (che è auspicabile si concretizzi in tempi ragionevoli) di un atto successivo che definisca i requisiti che essi dovranno avere, per l’istituzione di un apposito repertorio/ elenco nazionale di tutti i soggetti formatori. Si tratta, peraltro, di una precisa proposta che abbiamo nel recente passato pubblicamente avanzato e che, positivamente, viene accolta nei suoi principi generali.

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