Quaderno della Sicurezza AiFOS - Edizione speciale 2025

G AZZETTA U FFICIALE DELLA R EPUBBLICA I TALIANA Serie generale-n. 119 del 24 maggio 2025 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI C ONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO S TATO, LE R EGIONI E LE P ROVINCE A UTONOME DI T RENTO E DI B OLZANO

ACCORDO del 17 aprile 2025

Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 17 aprile 2025:

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e, in particolare, l’articolo 32, il quale detta disposizioni relative all’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione; VISTO altresì l’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 37 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali; VISTA la nota prot. M_LPS n. 9590 del 17 ottobre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16471, con la quale l’Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di accordo in oggetto ai fini dell’esame in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi: ƒ datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008; ƒ responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008; ƒ datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008; ƒ coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

8

Made with FlippingBook Digital Publishing Software