Uninews TorVergata #caos

Su campioni biologici prelevati dai due mesi di vita fino ai 5 anni di età verranno effettuate analisi ad altissimo potenziale tecnologico del profilo molecolare di diverse matrici biologiche, unitamente identificate nel termine di “biologia dei sistemi”. L’enorme mole di dati generati e la loro dinamica nel corso del tempo sarà associata e avrà quindi il fine ultimo di predire tre condizioni cliniche insorgenti in una parte dei pazienti arruolati quali: asma, infezioni ricorrenti e la scarsa risposta alle vaccinazioni previste nell’infanzia. Le informazioni derivanti da queste analisi forniranno delle conoscenze biologiche relative alle strutture molecolari operanti in un organismo in crescita rappresentando un unicum nella ricerca globale in pediatria. L’ipotesi è quindi che l’analisi molecolare di multipli sistemi biologici fornisca degli obiettivi terapeutici,

Il Codice come strumento ordinante la variegata realtà, dunque. Sarebbe però impossibile per uno Stendhal contemporaneo continuare a trarre utile ispirazione dal Codice civile per raccontare i nostri giorni. Buona parte dei rapporti tra individui è ormai disciplinata in numerose e distinte leggi e testi unici (talvolta illusoriamente chiamati “codici”, seppur privi della razionalità e sistematicità di questi ultimi): un intricato insieme di fonti europee e nazionali non solo di rango legislativo e primario, ma spesso regolamentare e secondario. Ad esse si affiancano normative che, sebbene non vincolanti, mirano a condizionare comportamenti: è il soft law delle linee guida, dei codici di condotta, ecc. Un disorganico panorama di regolamentazioni, alimentato da interventi legislativi sempre più frutto dalla contingenza o comunque volti alla soluzione di singoli aspetti di una tematica; per un problema una legge, verrebbe da dire. Un ultimo esempio – uno tra i tanti – è offerto dal Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale del 2024. Esso disciplina la circolazione nella Ue dei sistemi di intelligenza artificiale (AI). Non regola, però, il connesso tema della responsabilità per danni da AI (rimesso ad una proposta di Direttiva, peraltro recentemente ritirata); né i profili attinenti ai dati di cui l’AI si alimenta; né quelli relativi ai vizi dei prodotti che la utilizzano, ecc. Di tutti questi aspetti si occupano -ma in via via generale- altri testi normativi, volta per volta «fatti salvi» dal Regolamento del 2024, il quale disciplina, in ben 113 articoli dalla forma tutt’altro che concisa, solo un aspetto di un più ampio e complesso fenomeno.

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