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La seconda categoria è quella dei Paesi e Territori d’Oltremare (Ptom), ossia di paesi e territori non europei che mantengono relazioni particolari con la Danimarca, la Francia e i Paesi Bassi. Non essendo autonomi soggetti di diritto internazionale, dipendendo bensì da uno dei tre Stati sopra menzionati, godono per tale ragione di uno speciale regime di associazione con l’Unione europea. Sono elencati nell’Allegato II al TUE e al TFUE, e comprendono: Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint Barthélemy, Aruba, Antille olandesi. Il regime di associazione per essi è disciplinato dagli artt. 198-204 TFUE, mentre le disposizioni di dettaglio sono fissate dal Consiglio dell’Unione attraverso specifiche decisioni denominate “decisioni sull’associazione d’oltremare” (attualmente è in vigore la decisione Ue 2021/1764). Questo tipo di atti definisce il quadro giuridico dell’associazione Ue-Ptom, i possibili settori di cooperazione, il regime commerciale e la collaborazione in questo campo, la disciplina doganale, le questioni relative alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico, i diversi strumenti finanziari di cui i Ptom possono beneficiare. A differenza delle regioni ultraperiferiche, i Ptom sono soggetti soltanto alla parte quarta del TFUE. In assenza di un riferimento espresso, le norme generali dei Trattati non sono dunque loro applicabili. L’art. 355, par. 3, TFUE stabilisce poi che le disposizioni dei Trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero. In forza di tale disposizione, prima della c.d. Brexit, i Trattati si applicavano a

Gibilterra, in quanto, pur non facendo parte del Regno Unito, tale territorio costituisce una colonia della Corona di cui detto Stato assume la rappresentanza nelle relazioni internazionali. La norma non si applica invece tuttora alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano, al Principato di Monaco e al Principato di Andorra. Questi sono infatti Stati terzi che mantengono una loro distinta soggettività internazionale e non dipendono, nei loro rapporti con l’estero, da Stati membri dell’Unione europea.

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