NORMATIVE
richiesta e che siano presenti la marcatura CE e le altre informazioni obbligatorie. Pertanto, l'importatore non può limitarsi a un ruolo meramente logistico o commer- ciale: se immette sul mercato prodotti non conformi ne risponde direttamente. Per la distribuzione si tratta di una novità molto significativa giacché il distributore non viene più considerato un semplice inter- mediario commerciale ma un operatore che partecipa direttamente alla corretta
ma non potrà ignorare documentazioni in- complete o situazioni palesemente anomale poiché nel momento in cui commercializ- zasse un prodotto evidentemente non con- forme, potrebbe essere chiamato a rispon- dere direttamente delle violazioni. Per la distribuzione il passaporto digitale ha un particolare “valore probatorio”, infatti, l’av- vocata Zonca ha fatto presente che la di- sponibilità di dati certificati e tracciabili consentirà di ricostruire rapidamente il percorso seguito da un prodotto lungo la filiera. In caso di contestazioni, richiami, difetti o problemi di sicurezza sarà possibile identificare: l’origine del prodotto; i lotti di produzione; i fornitori coinvolti; i distri- butori interessati; i clienti destinatari; le eventuali sostituzioni o interventi effettuati. L'assenza di queste informazioni potrebbe trasformarsi in un elemento di responsabilità per gli operatori coinvolti, quindi, il Digital Product Passport non deve essere consi- derato un semplice archivio documentale, ma un vero strumento permanente di con- formità normativa e di tutela giuridica. In caso di non osservanza? Ebbene! Arrive- rebbero le sanzioni: le violazioni relative alla marcatura CE possono comportare sanzioni amministrative comprese tra 4.000
circolazione del pro- dotto sul mercato eu- ropeo. Pertanto, pri- ma di rendere dispo- nibile un prodotto al cliente è chiamato a verificare: la presenza della marcatura CE; la disponibilità della dichiarazione di pre- stazione; l'esistenza delle istruzioni e delle
Per il distributore si tratta di una novità molto signifi- cativa giacché, prima di rendere disponibile un prodotto al cliente è chiamato a verificare documentazione, requisiti di tracciabilità e sicurezza.
informazioni di sicurezza; la completezza della documentazione richiesta; l'assenza di evidenti anomalie o incongruenze. Invece, al rivenditore non è richiesto di effettuare prove di laboratorio o verifiche tecniche sulle prestazioni dichiarate dal produttore,
e 24.000 euro per singolo prodotto, mentre nei casi più gravi, soprattutto quando vengono compro- messi i requisiti di sicu- rezza delle opere, possono emergere responsabilità penali con arresto fino a sei mesi e ammende fino a 50mila euro. Inoltre, anche dichiarazioni am- bientali non verificabili o affermazioni ingannevoli sulle prestazioni del pro- dotto potranno compor- tare responsabilità civili e penali. Se il quadro
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