Dossier Riforma giustizia civile

giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quan- to statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano ne- cessari ulteriori accertamenti di fatto. Se ritiene di porre a fondamento del- la sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non in- feriore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il depo- sito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione. Non sono soggette a cassazione le sen- tenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al di- ritto; in tal caso la Corte si limita a cor- reggere la motivazione.

giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quan- to statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano ne- cessari ulteriori accertamenti di fatto. Se ritiene di porre a fondamento del- la sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non in- feriore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il depo- sito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione. Non sono soggette a cassazione le sen- tenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al di- ritto; in tal caso la Corte si limita a cor- reggere la motivazione.

Breve commento Il legislatore interviene al fine di espungere tutti i riferimenti a depositi «in cancelle- ria» o a provvedimenti stesi «in calce» ad altri atti, non più attuali a seguito della piena implementazione del processo telematico anche davanti alla Suprema Corte.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 391-quater (Revocazione per con- trarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo) Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte

Art. 391-quater (Revocazione per con- trarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo) Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte

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