CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 399 (Deposito della citazione e del- la risposta) Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d’appello, la cita- zione deve essere depositata a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giu- dice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata. Le altre parti debbono costituirsi nel- lo stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni. Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzio- ne di cui ai due commi precedenti debbo- no farsi a norma dell’articolo 319.
Art. 399 (Deposito della citazione e del- la risposta) Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d’appello, la cita- zione deve essere depositata a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giu- dice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata. Le altre parti debbono costituirsi nel- lo stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni. Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzio- ne di cui ai due commi precedenti debbo- no farsi a norma dell’articolo 319.
Breve commento Il legislatore interviene al fine di espungere tutti i riferimenti a depositi «in cancelle- ria» o a provvedimenti stesi «in calce» ad altri atti, non più attuali a seguito della piena implementazione del processo telematico anche davanti alla Suprema Corte.
3.2.4. TITOLO IV - NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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Art. 414 (Forma della domanda) La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 1. l’indicazione del giudice;
Art. 414 (Forma della domanda) La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 1. l’indicazione del giudice;
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