e l’articolo 473- bis.51 che per il procedimento a domanda congiunta non prescrive il deposito della documentazione elencata all’articolo 473-bis.12, terzo comma, se non nel caso di deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza e nei casi di invito da parte del giudice. Piuttosto che intervenire sull’articolo 473-bis.51, la cui formulazione appare chiara, si è quindi preferito modificare l’incipit dell’articolo 473-bis.48, al fine di specificare che l’obbligo di allegazione della documentazione prevista dall’articolo 473-bis.12, terzo comma non opera nel procedimento su domanda congiunta previsto dall’articolo 473-bis.51.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 473-bis.51 (Procedimento su do- manda congiunta) La domanda congiunta relativa ai proce- dimenti di cui all’articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luo- go di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte. Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473-bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle rela- tive alle disponibilità reddituali e patri- moniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economi- ci. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono av- valersi della facoltà di sostituire l’udien- za con il deposito di note scritte, devono
Art. 473-bis.51 (Procedimento su do- manda congiunta) La domanda congiunta relativa ai proce- dimenti di cui all’articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luo- go di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte. Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’arti- colo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quel- le relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le con- dizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti pos- sono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se in- tendono avvalersi della facoltà di sosti- tuire l’udienza con il deposito di note
142
Made with FlippingBook Online newsletter maker