Dossier Riforma giustizia civile

parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

Breve commento La disposizione interviene sull’articolo 473-bis.51, relativo al contenuto del ricorso in caso di domanda congiunta, al fine di correggere due errori formali. Nel primo caso, si operava un rinvio al primo comma dell’articolo 473-bis.12 richiamandone una sud- divisione in numeri, mentre esso è suddiviso in lettere. Con l’occasione, si è ritenuto opportuno richiamare l’intero primo comma della norma indicata, in quanto a ben ve- dere anche la «determinazione dell’oggetto della domanda» e l’indicazione «dei do- cumenti che offre in comunicazione», prima esclusi dal richiamo, sono elementi che devono essere contenuti anche nell’atto introduttivo del procedimento a domanda congiunta. In relazione alla domanda congiunta si evidenzia che il Senato, nelle pre- messe al parere reso, ha invitato il Governo a chiarire “la disciplina dell’ipotesi di re- voca del consenso da parte di uno dei coniugi”. L’osservazione non è stata recepita, in quanto la disciplina applicabile alle suddette ipotesi non presenta incertezze interpre- tative. L’ipotesi in questione è stata infatti esaminata e risolta dal giudice di legittimità il quale (v. Cass. 28727/2023, n. 10463/2018 n. 19540/2018 e n. 6664/1998) distingue tra la revoca del consenso in caso di domanda di separazione consensuale e in caso di domanda congiunta di divorzio, ritenendo detta revoca ammissibile solo nel primo caso e escludendola per il procedimento di divorzio congiunto. La distinzione com- piuta appare solidamente ancorata alla diversa natura delle due domande che porta a qualificare come procedimento di volontaria giurisdizione quella di omologazione della separazione consensuale e come procedimento contenzioso quello introdotto con la domanda congiunta di divorzio. Come costantemente chiarito dal giudice di legit- timità, con orientamento che non risulta modificato nel tempo e che permane valido dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022, il presupposto so- stanziale della separazione consensuale è l’accordo tra i coniugi, al quale il tribunale attribuisce efficacia dall’esterno mediante un’attività di controllo che non può tradur- si in una sostituzione o integrazione del consenso delle parti. Al contrario, la domanda congiunta di divorzio, pur muovendo da un ricorso congiunto, richiede una pronun- cia costitutiva fondata sull’accertamento dei presupposti richiesti dall’articolo 3 della legge n. 898 del 1970.

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