Dossier rapporto lavoro dirigenziale

Procedura di riqualificazione del personale di segreteria della giustizia am- ministrativa: «In tema di procedura di riqualificazione del personale di segreteria della giustizia amministrativa, l’art. 15, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. per il comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, così come l’art. 8 del c.c.n.l per il comparto Ministeri del 12 giu- gno 2003 (che conferma il processo di valorizzazione professionale stabilito dal precedente contratto collettivo), va integrato con le disposizioni della contratta- zione integrativa (nella specie, art. 9 del c.c.i. del 2002-2005), che specificano il contenuto del criterio preferenziale previsto dalla citata contrattazione collettiva in favore dei candidati provenienti dalla posizione economica immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione (nel caso di specie, C2 rispetto alla posizione C3 messa a concorso), stabilendo che, al termine dei percorsi di riqualificazione, “sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza”, in termini di requisiti per la partecipazione al concorso e di criterio residuale di scelta in caso di parità di punteggio, senza che il personale di categoria immediatamente infe- riore a quella messa a concorso (nella specie C2) sia sempre e comunque preferito a quello di categoria inferiore (nella specie C1)». (Cassazione civile sez. lav., 02 luglio 2020, n.13621) Un dipendente del Ministero della giustizia inquadrato nella posizione economica C1, si rivolge alla Suprema corte per ottenere il risarcimento dei danni da perdita di chances dovuti al fatto che l’Amministrazione non aveva dato corso alla procedura di riqualificazione per la copertura di posti nella posizione economica C3. La Corte d’Appello aveva precedentemente respinto la domanda del dipendente per vari motivi, sottolineando inoltre che la disciplina contrattuale non attribuisce al lavoratore un diritto alla riqualificazione. Anche gli Ermellini respingono la domanda del dipen- dente e facendo riferimento alla ordinanza n. 30872/2017 ricordano che tali domande quando vengono presentate devono contenere allegazioni tali da dimostrare che il lavoratore, allorché la prova fosse stata espletata, avrebbe avuto la concreta possibilità di superare il corso. Nella sentenza viene poi ribadito il seguente principio di diritto: «in tema di risarcimento del danno per perdita di chances di promozione incombe sul singolo dipenden- te di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l’inadem- pimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore.» (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 21902 del 7 settembre 2018)

122

Made with FlippingBook Online newsletter maker