Dossier rapporto lavoro dirigenziale

Dubbia pare, peraltro, tale affermazione di principio, poiché, se non altro, infrattiva del di- spositivo dell’art. 36 Cost., nell’evenienza in cui l’importo a ciò forfettariamente appostato risulti, a competente vaglio, incongruo rispetto alla quantità di lavoro dall’interessato ef- fettivamente spiegata. Non in ogni ricorrenza, peraltro, di attività lavorativa svolta ad opera del dirigente in ter- mini di “largo straordinario” può esserne stabilita la remunerabilità, dovendosi, invero, altresì, ricercare la ragione ultima, in forza della quale l’interessato sia chiamato a svolgere detta attività lavorativa supplementare, eccedente il “tollerabile”. Di norma, invero, il di- rigente, disciplina da sé il tempo della propria prestazione lavorativa, con la conseguenza per cui se ne assume il diritto alla remunerazione delle prestazioni straordinarie in argo- mento, solo allorquando le medesime, non officiosamente imposte all’interessato, risulti- no essere state, se non proprio espressamente autorizzate da questi spiegate, almeno, per ragioni di servizio inoppugnabili. Rispetto al tema della dimostrazione in atti della sussistenza della previa autorizzazione del dirigente allo svolgimento di straordinari remunerabili, quale presupposto imprescin- dibile affinché, appunto, detti straordinari gli siano compensati, la giurisprudenza appa- re informata a discreta elasticità, ammettendo, in proposito, la resa della corrispondente prova, anche solo per via presuntiva. Di talché, si deve ritenere che la dimostrazione, ad opera del dirigente interessatone, dello svolgimento di prestazioni lavorative usuranti, volte a vantaggio dell’impresa (sua) datrice di lavoro e da costei ritenute senza rilievi od eccezioni, costituisca, anche da sola, presun- zione atta ad accreditare concludentemente il fatto (ignoto) della presupposta autorizza- zione datoriale a prestarle. 1.2. CODATORIALITÀ E CENTRO UNICO DI IMPUTAZIONE La codatorialità è l’istituto dedicato alle reti d’impresa, che consente, a tutte o ad alcune delle aziende aderenti al contratto di rete, di assumere simultaneamente uno o più lavora- tori secondo la regolamentazione che le stesse possono darsi autonomamente nell’ambito del contratto, ai fini della proficua attuazione degli obiettivi condivisi nel programma co- mune di attività.

L’articolo 30, comma 4-ter del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come mo- dificato nel 2013 dal d.l. n. 76 convertito nella legge nr. 99/2013, stabilisce che per queste stesse imprese «è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso» .

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