05. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Così come ogni altro rapporto di lavoro, anche il rapporto di lavoro dirigenziale si estin- gue, comunemente, per recesso di una delle parti, od altrimenti, per mutuo dissenso. Altra ipotesi, atta a risolvere il rapporto di lavoro dirigenziale, è quella data dalla morte del pre- statore d’opera. Nonostante la contrattazione collettiva di categoria più pratica imponga l’obbligo della forma scritta, per quanto afferente alla costituzione di un rapporto di lavoro dirigenziale, suole ritenersi che la corrispondente risoluzione per via consensuale possa validamente ricorrere, anche in caso di convenzione verbale. Tale orientamento è stato delineato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 4471/1996: «la clausola pattizia, individuale o di fonte collettiva, che preveda la forma scritta ad substantiam per la costituzione del rapporto di lavoro, non può essere estesa analogamente nell’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto stesso, giacchè l’autonomia del negozio risolutorio, caratterizzato da una propria causa distinta rispetto a quella del negozio sul quale esso incide, esclude la sussistenza di una ratio comune delle due ipotesi e rende ingiustificata le deroga al principio della libertà di forma; ne consegue che la clausola sopra indicata non impedisce di provare la risoluzione consensuale del rapporto con mezzi istruttori orali o anche mediante presunzioni semplici». Sulla questione si è, altresì, affermato il principio per cui, a fronte di una risoluzione con- sensuale di un rapporto di lavoro ( dirigenziale, in specie ) il lavoratore che ne sia parte, in sua dipendenza, decade da ogni diritto all’ottenimento degli incrementi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di categoria, per il tempo successivo alla data di perfeziona- mento dell’accordo risolutivo di cui si tratti. In contrasto con quanto delineato dalla Suprema Corte nel 1996, con l’entrata in vigore
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