Tale giustificatezza del recesso, tuttavia, non evocava la mancanza del dirigente, ovvero il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali di cui alla legge n. 604/1966. Il ten- tativo di dichiarare incostituzionale l’esclusione dalla legge n. 604/1966 veniva respinto dalla Corte Costituzionale con sentenza del 6 luglio 1972, n. 121, che negava alla categoria dei dirigenti lo svincolo della recedibilità incondizionata del recesso ad nutum . Facendo di- pendere il loro licenziamento, ancora, da quella perdita di fiducia del datore di lavoro di- sancorata da fatti concreti e relativamente soggettiva.
Più precisamente, dopo aver elencato gli elementi che fanno dei dirigen- ti “una categoria a sé stante di prestatori di lavoro”, la Corte affermata quanto segue: «A caratterizzare la categoria dei dirigenti si ritiene che concorrano la colla- borazione immediata con l’imprenditore per il coordinamento aziendale nel suo complesso od in un ramo importante di esso; il carattere fiduciario della prestazione; l’ampio potere di autonomia nell’attività direttiva; la supremazia gerarchica su tutto il personale dell’azienda o di un ramo importante di essa, anche senza poteri disciplinari, ma sempre con poteri organizzativi; la subor- dinazione esclusiva all’imprenditore o ad un dirigente superiore; e l’esistenza di un potere di rappresentanza extra o infraziendale. L’imprenditore, singolo o collettivo, ha nel dirigente il collaboratore che lo so- stituisce o lo assiste nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie, e l’e- secutore, con discrezionale responsabilità, delle sue direttive. Appare per ciò essenziale che in tal caso tra l’imprenditore ed il dirigente s’in- stauri e si mantenga un rapporto di reciproca fiducia e di positiva valutazione, ed è in armonia con codesta esigenza che il rapporto possa venir meno per de- terminazione unilaterale solo che soggettivamente vengano considerate ces- sate le condizioni idonee a soddisfare la detta esigenza Si può pertanto ritenere, senza bisogno di far ricorso a formule o qualità che non sempre rispecchiano la realtà effettuale del fenomeno colto nel suo com- plessivo accadere, che la situazione dei dirigenti non é di per sé eguale o assi- milabile a quella degli impiegati ed operai».
L’intervento della Corte Costituzionale, oltre ad attirare molte critiche, introduceva l’abi- tudine, poi invalsa nel personale direttivo, di sostenere non appena possibile, di non esse- re, di fatto, dirigenti, per poter fruire delle tutele della legge n. 604/1966. È cosi nata e si è stabilizzata, con alcune sentenze della Suprema Corte, quella nozione di “pseudo dirigen- te” che tuttora impegna la Cassazione. Sul fronte delle critiche, una prima riguardava la presunta concezione unitaria di dirigenza a cui si era riferita la Corte, e che non trovava riscontro nella pratica, giacché l’art. 2095 c.c.,
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