1.3. IL DIRITTO DI OPINIONE E CRITICA DEL DIRIGENTE Il dirigente risponde del proprio operato nei confronti del correlativo datore di lavoro, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello prevalentemente civilistico. Laddove, invero, il prestatore d’opera in discussione, contravvenendo ai propri istituzio- nali obblighi di correttezza e buona fede, di diligenza e fedeltà, arrechi al corrispondente datore di lavoro pregiudizio (patrimoniale e non patrimoniale) egli è tenuto a risarcirgli il danno corrispondentemente procuratogli, ove la condotta, attiva od omissiva, posta in essere dall’interessato, risulti connotata da dolo o colpa. Per quanto attiene, nello caso di specie, alle peculiari ipotesi di responsabilità civile cui il lavoratore dirigente è particolarmente soggetto, esse, impegnano innanzitutto quelle di contravvenzione all’obbligo di fedeltà, sub specie di intraprendimento d’attività in “con- flitto di interesse” con il correlativo datore di lavoro, ovvero quelle di spregio d’una clau- sola di non concorrenza tra le parti interessatene stipulata ex art. 2125 c.c., per il tempo successivo alla chiusura del rapporto di lavoro di cui si tratta. Il dirigente risponde, altresì, dei danni arrecati a beni di pertinenza del datore di lavoro, assegnatigli in dotazione e rimessi alla sua custodia, della perdita in danno affidatigli in maneggio, dello screditamento dell’immagine del datore di lavoro operato mediante l’e- sercizio incongruo del diritto di critica, dell’utilizzo per fini personali di beni aziendali, del disvelamento di notizie segrete o comunque riservate. Appare opportuno, in questa sede, focalizzarsi sul tema del diritto di critica nel rapporto dirigenziale, alla luce di una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale offre l’opportunità di fare il punto sui limiti dell’esercizio del diritto di critica del dirigente nei confronti dei vertici aziendali. Con l’ordinanza n. 2246 del 26.01.2022, la Cassazione afferma che, per rite- nere integrata la giustificatezza del recesso del dirigente, è sufficiente una qualsiasi condotta idonea a minare il forte vincolo fiduciario posto alla base del rapporto. Il diritto di critica trova il proprio fondamento nell’art. 21 della Costituzione in forza del quale «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» . Tale diritto nei confronti del datore di lavoro non è, però, assoluto ed incontra dei limiti nel tempo tracciati dalla giurisprudenza e individuabili, in primis, nel necessario rispetto della verità e della sussistenza oggettiva delle situazioni cri- ticate, non essendo ammissibili condotte ingiustificatamente lesive del decoro o dell’im-
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