Dossier Riforma giustizia civile

Guida Pratica

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE: IL CORRETTIVO CARTABIA 2024

D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, pubblicato in G.U. n. 264 dell'11 novembre 2024

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Indice

INTRODUZIONE

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01. LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE 13 02. LE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE 19 03. LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE 23 3.1. LIBRO I - DISPOSIZIONI GENERALI 23 3.1.1. TITOLO I - DEGLI ORGANI GIUDIZIARI 23 3.1.2. TITOLO IV - DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE 29 3.1.3. TITOLO VI - DEGLI ATTI PROCESSUALI 29 3.2. LIBRO II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 43 3.2.1. TITOLO I - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE 43 3.2.2. TITOLO II - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE 87 3.2.3. TITOLO III - DELLE IMPUGNAZIONI 91 3.2.4. TITOLO IV - NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO 109 3.2.5 TITOLO IV-BIS - NORME PER IL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE 124 3.3. LIBRO III - DEL PROCESSO DI ESECUZIONE 150 3.3.1. TITOLO I - DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO 150 3.3.2. TITOLO II - DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA 154 3.3.3. TITOLO II - DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA 154 3.3.4. TITOLO IV - BIS - DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA 180 3.3.5. TITOLO V - DELLE OPPOSIZIONI 182 3.4. LIBRO IV - DEI PROCEDIMENTI SPECIALI 184 3.4.1. TITOLO I - DEI PROCEDIMENTI SOMMARI 184 3.4.2. TITOLO II - DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA 199 3.4.3. TITOLO IV - DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL’APERTURA DELLE SUCCESSIONI 200

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3.4.4. TITOLO V - DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI

203 206 207 208 215 215 215 216 216 217 217 218 218 219

3.4.5. TITOLO VI - DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE

3.4.6. TITOLO VIII - DELL’ARBITRATO

3.4.7. TITOLO VIII BIS - DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

04. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

4.1. ARTICOLO 3 - INTERVENTO DAVANTI AL COLLEGIO 4.2. ARTICOLO 12-BIS - DEI MEDIATORI FAMILIARI 4.3. ARTICOLO 12-QUINQUIES - DOMANDE DI ISCRIZIONE 4.4. ARTICOLO 13 - ALBO DEI CONSULENTI TECNICI 4.5. ARTICOLO 16 - DOMANDE D’ISCRIZIONE 4.6. ARTICOLO 21 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

4.7. ARTICOLO 45 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CANCELLIERE 4.8. ARTICOLO 46 - FORMA E CRITERI DI REDAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI 4.9. ARTICOLO 56 - DESIGNAZIONE DEL GIUDICE PER CIASCUNA CAUSA 4.10. ARTICOLO 58 - MANCANZA DI DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O DI ELEZIONE DI DOMICILIO 4.11. ARTICOLO 70 - ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DI COMPARIZIONE 4.12. ARTICOLO 70-TER - NOTIFICAZIONE DELLA COMPARSA DI RISPOSTA

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219 220 220 220 220 220 221 221 221 222 222 223

4.13. ARTICOLO 71 - ISCRIZIONE A RUOLO DELLA CAUSA

4.14. ARTICOLO 72 - DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E ISCRIZIONE A RUOLO

4.15. ARTICOLO 73 - COPIA DEGLI ATTI DI PARTE

4.16. ARTICOLO 74 - FASCICOLO D’UFFICIO E FASCICOLI DI PARTE

4.17. ARTICOLO 75 - NOTA DELLE SPESE

4.18. ARTICOLO 76 - POTERE DELLE PARTI SUI FASCICOLI 4.19. ARTICOLO 77 - RITIRO DEL FASCICOLO CARTACEO DI PARTE 4.20. ARTICOLO 103-BIS - MODELLO DI TESTIMONIANZA 4.21. ARTICOLO 119 - REDAZIONE DELLA SENTENZA 4.22. ARTICOLO 123 - AVVISO D’IMPUGNAZIONE ALLA CANCELLERIA

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4.23. ARTICOLO 159- BIS - ISCRIZIONE A RUOLO DEL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE 223 4.24. ARTICOLO 159-TER - ISCRIZIONE A RUOLO DEL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE A CURA DI SOGGETTO DIVERSO DAL CREDITORE 223 4.25. ARTICOLO 174 - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA E DOMICILIO DIGITALE DELL’OFFERENTE 224 4.26. ARTICOLO 179-TER - ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA 224 4.27. ARTICOLO 181 - DISPOSIZIONI SULLA DIVISIONE 227 4.28. ARTICOLO 196-QUATER - OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI E DI PROVVEDIMENTI 227 4.29. ARTICOLO 196-QUINQUIES - DELL’ATTO DEL PROCESSO REDATTO IN FORMATO ELETTRONICO 228 4.30. ARTICOLO 196-NOVIES - POTERE DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIE DI ATTI E DI PROVVEDIMENTI 228 4.31. ARTICOLO 196 - DUODECIES - UDIENZA CON COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI A DISTANZA 229 05. LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL CORRETTIVO CARTABIA 231 > PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE 233 > PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE 235

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INTRODUZIONE

Utile vademecum per gli avvocati per gestire le novità del cd. correttivo Cartabia apportate dal Legislatore con il decreto legislativo del 31 ottobre 2024 n. 164 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024. Il decreto legislativo, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 206 del 2021, contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo n. 149 del 2022, c.d. “riforma Cartabia del processo civile”. L’inter- vento si colloca nel contesto degli impegni assunti con il PNRR ( Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ), mirando a semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo civile. Tra le principali modifiche introdotte si annoverano, in particolare: l’ulteriore adeguamento delle disposizioni del codice di rito al processo telematico; la semplificazione delle noti- ficazioni tramite posta elettronica certificata; la revisione delle disposizioni in materia di verifiche preliminari, al fine di chiarire gli adempimenti a carico del giudice; disposizioni volte ad estendere il campo di applicazione del rito di cognizione semplificato e la raziona- lizzazione del meccanismo di recupero dei crediti tramite decreto ingiuntivo. Le modifiche interessano il Codice civile, il Codice di procedura civile, le relative disposizioni di attua- zione e alcune leggi speciali, al fine di assicurare un coordinamento efficace con le dispo- sizioni vigenti. Per meglio dire, in merito al processo telematico , dopo l’eliminazione delle tecnologie ob- solete in favore di modalità più moderne e digitali, con il definitivo addio al fax del difen- sore, che dovrà ora indicare l’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri, si abbandona anche l’uso dei vecchi biglietti di cancelleria. Con riferimento alle udienze , si snellisce lo svolgimento telematico delle stesse chiarendo i casi in cui è necessaria la presenza perso- nale delle parti, dei difensori e del giudice e quelli in cui è invece consentita la celebrazione mediante trattazione scritta o, alternativamente, in video conferenza; e per le testimo- nianze l’art. 257 bis c.p.c. apre la possibilità all’uso della testimonianza scritta, da rila- sciarsi su documento informatico digitalmente sottoscritto dal testimone. Quanto al processo civile, il correttivo chiarisce quale sia l’effettivo dies a quo del termine per il deposito delle memorie integrative ex art. 171- ter c.p.c., modificando l’art. 171-bis c.p.c. Invero, le modifiche apportate all’articolo 171- bis c.p.c. ( verifiche preliminari ) deli- mitano le iniziative che il giudice può assumere nell’àmbito delle verifiche preliminari, con

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facoltà di sollevare d’ufficio questioni di rito relative ai presupposti processuali sanabili tramite l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione dell’atto introduttivo. Il giudi- ce potrà altresì differire l’udienza , segnalando in questa fase le questioni rilevate d’ufficio, per garantire lo svolgimento di regolare contraddittorio tramite le memorie integrative di cui all’art. 171- ter c.p.c. Qualora dovessero sussistere i presupposti per la conversione del rito ordinario in rito semplificato , il giudice dovrà fissare una nuova udienza secondo il rito speciale, concedendo termine alle parti per integrare i propri atti difensivi, adattandoli a quel rito. In tali casi, verrà rinviata l’udienza di prima comparizione, e i termini per le tre memorie previste dall’art. 171-ter c.p.c. decorreranno dalla nuova udienza. Anche le impugnazioni sono state oggetto di revisioni, innanzitutto con riguardo alla no- tifica dell’impugnazione: infatti qualora, al momento della notifica della sentenza, la parte abbia indicato un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi o abbia eletto un domicilio digitale speciale, controparte è tenuta a notificare gli atti a quegli indirizzi; altrimenti, si applicano le modalità comuni di notifica previste ex art. 330 c.p.c. Per quanto riguarda l’ap- pello , è stato inoltre sostituito l’art. 342, comma 1 c.p.c., che ora prevede che l’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell’articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inam- missibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in re- lazione a questo deve indicare: le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Inoltre, nel giudizio di Cassazione, cambia l’art. 380- bis c.p.c., nel senso che non occorre una nuova procura; infine, in tema di revocazione , il Legislatore modifica l’art. 391- quater c.p.c., allineando i termini per la revocazione delle sentenze della Suprema Corte per con- flitto con una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo a quelli per la pronuncia definitiva della stessa Corte europea. Il Legislatore, con il correttivo, coordina la domanda di rito semplificato con la prospetta- zione dell’espresso avviso, a pena di nullità, nell’atto di citazione al convenuto, riguardan- te i termini per comparire e la necessità di rappresentanza tecnica. Inoltre, limita la discre- zionalità del giudice nella concessione in udienza del termine per le memorie istruttorie, al fine di garantire il contraddittorio, sopprimendo il riferimento ai «giustificati motivi » nell’art. 281- duodecies c.p.c. Infine, coordina il rito innanzi al giudice di pace alle previsioni e modifiche del rito semplificato.

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Con le novità, il Legislatore interviene nella procedura innanzi al Giudice di Pace eviden- ziando che con lo stesso decreto il giudice informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all’art. 281- undecies , terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patroci- nio a spese dello Stato. Tra le altre modifiche, si osserva che l’art. 319, comma 1 c.p.c. non prevede più il deposito del ricorso notificato per la costituzione dell’attore. Difatti, l’attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all’articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura. Inoltre, quanto all’art. 319, comma 2 c.p.c., le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la re- sidenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, de- vono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale. Infine, secondo l’art. 321 c.p.c., il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. «ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione». Quanto al rito de lavoro , il correttivo specifica che il ricorso in appello in materia di lavoro deve contenere, ai sensi dell’art. 434 c.p.c. le indicazioni prescritte dall’articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In tema di rito di famiglia , sono stati introdotti chiarimenti rilevanti. Il Legislatore for- nisce un quadro più chiaro sulla conversione del rito da speciale a ordinario e introduce modifiche all’impugnazione delle ordinanze indifferibili. La competenza e le procedure specifiche per le controversie che coinvolgono minori e questioni familiari sono state defi- nite in modo più dettagliato per garantire un processo giusto ed equo. Il correttivo, inoltre, estende la normativa sulla violenza domestica per includere anche la violenza proveniente da altri membri della famiglia, non solo da partner conviventi. Infine, è stato previsto l’obbligo generale di intervento del PM nelle controversie minorili e sono state coordinate le disposizioni sulla competenza del Tribunale dei minorenni per

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controversie sulla responsabilità genitoriale con le misure previste agli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c., nonché è stata attribuita al rito unico la domanda di risarcimento danni, a prescindere dalla connessione. Al processo esecutivo , il precetto deve includere l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione poiché, in mancanza di tale indicazione, l’opposizione al precetto dovrà esse- re proposta davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato. Il pignoramento deve inoltre contenere l’invito rivolto al debitore a depositare presso la cancelleria del giu- dice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio oppure l’indiriz- zo PEC, altrimenti le notifiche e le comunicazioni a lui rivolte saranno effettuate presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione (nuovo art. 492, comma 2 c.p.c.). Un’altra modifica significativa riguarda la somma che il debitore deve depositare per l’istanza di conversione ex art. 495 c.p.c., ridotta da un quinto a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento. Inoltre, per i procedimenti monitori, le fatture elettroniche sono ora prove scritte ammissibili per dimostrare l’esistenza del credito. Tra le altre modifiche, è stata introdotta la possibilità di anticipare la decisione sulla concessione della provvisoria esecutorietà in base a ragioni di urgenza da specificare nell’istanza, consentendo alla parte di richiederla prima dell’udienza di comparizione e ottenere una decisione mediante ordi- nanza non impugnabile a seguito di contraddittorio. In tema di procedimenti speciali, quanto alla materia locatizia , l’intervento al primo comma dell’art. 658 estende espressamente l’applicazione del procedimento di sfratto per morosità anche all’affitto di azienda e all’affitto a coltivatore diretto, al mezzadro e al co- lono. Si intende così risolvere il preesistente dubbio interpretativo circa tale estensione, derivante dal fatto che solo l’art. 657 sulla finita locazione, come modificato dal decreto legislativo 149/2022, conteneva i riferimenti a tali contratti. Quanto al pignoramento dei canoni l’articolo 664 c.p.c. subisce aggiornamenti meramente lessicali necessari per ag- giornarli alla nuova disciplina, rispettivamente, del fascicolo informatico e del deposito telematico degli atti. In relazione al procedimento cautelare , all’art. 669-novies sono sta- ti espunti i superati riferimenti alla stesura di provvedimenti «in calce», rispettivamente, «al ricorso» e «al provvedimento del presidente». Si tratta di collocazione non più com- patibile con la redazione telematica dei provvedimenti e degli atti. Con l’art. 669-octies, l’intervento additivo sull’ottavo comma estende alle deliberazioni assunte dai comitati e dai consorzi – che erano stati inizialmente pretermessi – la previsione introdotta dal de- creto legislativo n. 149 del 2022 per cui l’estinzione del giudizio di merito non determina

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l’inefficacia dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assunte da associazioni, fondazioni o società. In merito al procedimento possessorio , in relazione agli aspetti telematici, si tratta di meri aggiornamenti degli articoli 753, 769, 770 c.p.c.: è stata aggiunta la possibilità che le parti indichino un indirizzo PEC o eleggano un domicilio digitale speciale, anziché indicare la propria residenza o eleggere domicilio, e la lettera delle norme è stata adeguata al deposito telematico anziché in cancelleria. Infine, in relazione alla procedura di liberazione degli immobili da ipoteche e arbitrato , analo- gamente, negli articoli 792 e 825 sono stati eliminati i superati riferimenti alla cancelleria, in relazione a depositi divenuti telematici. Da ultimo, in merito ai procedimenti collettivi , si interviene sull’articolo 840-ter per mero coordinamento normativo, al fine di sostituire il riferimento al rito sommario di cognizione con quello al rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti. Anche in questo caso, all’articolo 840-undecies vengono espunti i riferimenti al deposito in cancelleria e viene inserita la possibilità che la parte indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In merito alle altre novità del correttivo e, in particolare, a quanto indicato nel nuovo de- creto legislativo nell’art. 5 ( coordinamento normativo dell’art. 387-bis c.p., in materia di azio- ne dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ) e dell’art. 6 ( modifiche alle leggi speciali ), si invita il lettore all’approfondimento e alla lettura delle citate norme indicate nel d.lgs. n. 164/2024. Alla luce delle considerazioni esposte, il presente elaborato contiene i principali interventi “correttivi” alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile con una sintesi di commento elaborata dalla relazione illustrativa del Ministero. Infine, un riepilogo delle novità riguar- danti le disposizioni di attuazione, la precisazione delle norme transitorie e, infine, alcune modelli di formule degli atti introduttivi del giudizio ordinario e semplificato.

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01. LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE

CODICE CIVILE

TITOLO IX-BIS (ABROGATO)

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 342-bis. c.c. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Art. 342-bis. c.c. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter. Art. 342-ter c.c. (Contenuto degli ordini di protezione) Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievo- le, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa fa- miliare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di

(ABROGATO)

Art. 342-ter c.c. (Contenuto degli ordini di protezione)

(ABROGATO)

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non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in partico- lare al luogo di lavoro, al domicilio del- la famiglia d’origine, ovvero al domici- lio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’inter- vento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, non- ché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vit- time di abusi e maltrattati; il pagamen- to periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fis- sando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente dirit- to dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stes- so spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai preceden- ti commi, stabilisce la durata dell’ordi- ne di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi mo- tivi per il tempo strettamente necessario.

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Con il medesimo decreto il giudice deter- mina le modalità di attuazione. Ove sor- gano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provve- de con decreto ad emanare i provvedi- menti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

Breve commento Il Legislatore, con finalità di coordinamento normativo, dispone l’abrogazione del ti- tolo IX-bis del libro primo del c.c. in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Quindi viene disposta l’abrogazione degli artt. 342-bis e 342-ter, che com- pongono il Titolo IX bis in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari: viene così sanato un difetto di coordinamento, perché con il decreto legislativo n. 149 del 2022 le medesime disposizioni sono state inserite nel codice di procedura civile e in particolare agli artt. 473-bis.69 e, con lievi variazioni meramente letterali, 473-bis.70.

CODICE CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 2690 c.c. (Domande relative ad atti soggetti a trascrizione) Devono essere trascritte, qualora si riferi- scano ai diritti menzionati dall’art. 2684: 1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 2652 per gli effetti ivi di- sposti; 2) le domande dirette all’accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell’art. 2684. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda;

Art. 2690 c.c. (Domande relative ad atti soggetti a trascrizione) Devono essere trascritte, qualora si riferi- scano ai diritti menzionati dall’art. 2684: 1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 2652 per gli effetti ivi di- sposti; 2) le domande dirette all’accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell’art. 2684. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda

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prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda; 3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l’annulla- mento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la va- lidità della trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiu- dica i diritti acquistati a qualunque ti- tolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda me- desima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascri- zione dell’atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l’annullamento per una causa diversa dall’incapacità legale, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti ac- quistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anterior- mente alla trascrizione della doman- da, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell’atto impu- gnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso; 4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal se- condo e dal terzo comma dell’art. 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione

prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda; 3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l’annulla- mento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiu- dica i diritti acquistati a qualunque ti- tolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda me- desima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascri- zione dell’atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l’annullamento per una causa diversa dall’incapacità legale, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti ac- quistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anterior- mente alla trascrizione della doman- da, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell’atto im- pugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso; 4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell’art. 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione

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dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto tra- scritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario; 5) le domande di riduzione delle dona- zioni e delle disposizioni testamen- tarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquista- to a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le senten- ze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’ar- ticolo 395 del codice di procedura ci- vile e dal secondo comma dell’articolo 404 dello stesso codice. Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascri- zione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudi- ca i diritti acquistati dai terzi di buo- na fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizio- ne della domanda. 6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell’articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.

dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto tra- scritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario; 5) le domande di riduzione delle dona- zioni e delle disposizioni testamen- tarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquista- to a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormen- te alla trascrizione della domanda; 6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le senten- ze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’ar- ticolo 395 del codice di procedura ci- vile e dal secondo comma dell’articolo 404 dello stesso codice. Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascri- zione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudi- ca i diritti acquistati dai terzi di buo- na fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizio- ne della domanda. 6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell’articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.

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La trascrizione della sentenza che ac- coglie la domanda prevale sulle tra- scrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda. Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clauso- la compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuove- re il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

La trascrizione della sentenza che ac- coglie la domanda non pregiudica i di- ritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clauso- la compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuove- re il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Breve commento L’intervento incide sul secondo periodo del numero 6-bis) dell’art. 2690, primo com- ma – secondo cui la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della doman- da – sostituendolo con la previsione secondo cui essa «non pregiudica i diritti acqui- stati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda». Il riferimento alle trascrizioni eseguite «contro il con- venuto» non era pertinente con la speciale ipotesi di revocazione della sentenza per contrarietà alla CEDU cui si riferisce la disposizione. Al contempo, la norma viene resa coerente con il disposto dell’articolo 2652 c.c. e con quello di cui al numero 6) dello stesso articolo 2690 in tema di domande di revocazione ex art. 395 c.p.c. e di opposi- zione di terzo, introducendovi la medesima deroga al principio generale secondo cui resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis.

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02. LE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 38 disp. att. c.c. (Competenza del tri- bunale dei minori) Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti da- gli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tri- bunale ordinario i procedimenti previ- sti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successi- vamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell’articolo 710 del co- dice di procedura civile e dell’articolo 9

Art. 38 disp. att. c.c. (Competenza del tribunale dei minori) Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribuna- le ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del co- dice civile, anche se instaurati su ricor- so del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamen- te, tra le stesse parti, giudizio di sepa- razione, scioglimento o cessazione de- gli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quar- to comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da

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precedenti provvedimenti a tutela del minore. In questi casi il tribunale per i minorenni, d’ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedi- mento, previa riunione, continua. I prov- vedimenti adottati dal tribunale per i mi- norenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministe- ro della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, prov- vede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso per l’irrogazione delle san- zioni in caso di inadempienze o violazio- ni, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civi- le. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento per l’irrogazione delle sanzioni davanti al tribunale ordinario, quest’ultimo, d’uf- ficio o a richiesta di parte, senza indugio

della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minoren- ni, d’ufficio o su richiesta di parte, sen- za indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti tem- poranei e urgenti nell’interesse del mi- nore e trasmette gli atti al tribunale ordi- nario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedi- menti adottati dal tribunale per i mino- renni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministe- ro della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, prov- vede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Il tribunale per i minorenni è competente per i procedimenti previsti dagli artico- li 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile , quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o vie- ne instaurato autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-bis.38 e 473- bis.39 del codice di procedura civile da- vanti al tribunale ordinario, quest’ultimo,

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d’ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindi- ci giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e tra- smette gli atti al tribunale per i minoren- ni, innanzi al quale il procedimento, pre- via riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conser- vano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai mi- nori per i quali non è espressamente sta- bilita la competenza di una diversa auto- rità giudiziaria. Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell’articolo 737 del codice di procedura civile, il re- clamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportu- ni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giu- diziaria. Quando il tribunale per i mino- renni procede ai sensi dell’articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di Corte di appello per i minorenni.

Breve commento Il Legislatore modifica l’art. 38 disp. att. c.c. relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l’irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale e non generico a tali procedimenti. Secondo quan- to precisato nella relazione illustrativa, si è proceduto ad una modifica del secondo comma dell’articolo 38 disp. att. c.c. che è innovatrice solo sul piano della tecnica redazionale, per maggior chiarezza del precetto: si è sostituito, infatti, il generico richiamo ai procedimenti in materia di famiglia per l’irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni con il puntuale richiamo alle nuove disposizioni che contemplano tali procedimenti, gli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile. L’articolo 38 disp. att. c.p.c., in- fatti, originariamente faceva riferimento ai procedimenti di cui all’articolo 709-ter c.p.c., le cui disposizioni con il d.lgs. n. 149 del 2022 sono state divise nei due articoli ora indicati. Del resto, la possibilità che il giudice adotti d’ufficio i provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 473-bis.39 non esclude l’eventualità che l’adozione di tali provvedimenti sia richiesta dalla parte interessata, con autonomo ricorso.

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03. LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

3.1. LIBRO I - DISPOSIZIONI GENERALI

3.1.1. TITOLO I - DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 38 c.p.c. (Incompetenza) L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono ecce- pite, a pena di decadenza, nella compar- sa di risposta tempestivamente deposi- tata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è rias- sunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

Art. 38 (Incompetenza) L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono ecce- pite, a pena di decadenza, nella compar- sa di risposta tempestivamente deposi- tata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è rias- sunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

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L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi pre- visti dall’articolo 28 sono rilevate d’uffi- cio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competen- za, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezio- ne del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi pre- visti dall’articolo 28 sono rilevate d’uf- ficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competen- za, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezio- ne del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

Breve commento Viene modificato l’articolo 38 in modo da anticipare il momento entro il quale il giudice può rilevare d’ufficio la propria incompetenza: non più «entro la prima udienza» ma con il decreto emesso all’esito delle verifiche preliminari ai sensi dell’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza. In questo modo, si garantisce maggiore celerità nella definizione delle cause proposte al giudice incompetente: il rilievo in udienza avviene più di quattro mesi dopo l’intro- duzione della causa, e nella maggior parte dei casi rende necessario concedere alle par- ti un ulteriore termine per poter prendere posizione sul punto, con ulteriore dilazione del processo; il rilievo in sede di verifiche preliminari avviene invece circa due mesi dopo l’introduzione della causa e fa sì che le parti possano prendere posizione sul pun- to già con le memorie integrative di cui all’articolo 171-ter, in modo che già alla prima udienza il giudice è posto in condizione di adottare il provvedimento e, se del caso, dichiarare la propria incompetenza. Il deposito delle memorie integrative, nelle quali le parti dovranno comunque svolgere per intero le proprie difese su tutto l’oggetto del procedimento, non è comunque superfluo, dal momento che ai sensi dell’articolo 50 in caso di tempestiva riassunzione la causa «prosegue» davanti al giudice competente, il quale quindi potrà immediatamente disporre la celebrazione della prima udienza sulla base delle allegazioni e delle deduzioni istruttorie svolte dalle parti nella fase svoltasi davanti al primo giudice.

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Recependo l’osservazione n. 1, formulata sul punto dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, è stato specificato che, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 siano rilevate di ufficio non oltre la prima udienza, al fine di chiarire la disciplina applicabile ai riti che non prevedono l’adozione del decreto previsto dall’articolo 171-bis c.p.c.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza) Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti quaranta successivi, depositare alla Corte di cassazione scrit- ture difensive e documenti.

Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza) Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, de- positare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

Breve commento Con la disposizione in oggetto, in accoglimento tanto della indicazione della Commis- sione Giustizia del Senato quanto dell’osservazione n. 3 formulata dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in tema di regolamento di competenza, si è sostituito il termine di venti giorni previsto dall’ultimo comma dell’articolo 47 per il deposito da parte del resistente di scritti e documenti con il più ampio termine di quaranta giorni. Trattasi del termine per repliche, che deve essere più ampio rispetto a quello (di venti giorni dall’ultima notificazione) previsto dal terzo comma per il deposito dell’istanza e dei documenti, per consentire alla cancelleria di formare il fascicolo telematico.

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CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 50-bis (Cause nelle quali il tribuna- le giudica in composizione collegiale) Il tribunale giudica in composizione col- legiale: 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; 2) nelle cause di opposizione, impugna- zione, revocazione e in quelle conse- guenti a dichiarazioni tardive di cre- diti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; 3) nelle cause devolute alle sezioni spe- cializzate; 4) nelle cause di omologazione del con- cordato fallimentare e del concordato preventivo; 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117; 7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140- bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206. Il tribunale giudica altresì in composi- zione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia al- trimenti disposto.

Art. 50-bis (Cause nelle quali il tribuna- le giudica in composizione collegiale) Il tribunale giudica in composizione col- legiale: 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; 2) nelle cause di opposizione, impugna- zione, revocazione e in quelle conse- guenti a dichiarazioni tardive di credi- ti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disci- plinanti la liquidazione coatta ammi- nistrativa; 3) nelle cause devolute alle sezioni spe- cializzate; 4) nelle cause di omologazione del con- cordato fallimentare e del concordato preventivo; 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117; 7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140- bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206. Il tribunale giudica altresì in composi- zione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia al- trimenti disposto.

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Breve commento Con disposizione di mero coordinamento normativo, viene espunto dall’articolo 50-bis, che individua le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il riferimento ai procedimenti di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legi- slativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azioni di classe. Tale norma è stata infatti abrogata dall’art. 5, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, a decorrere dal 19 maggio 2021, e le azioni di classe – la cui disciplina, con la legge n. 31 del 2019, è stata trasferita all’interno del codice di procedura civile – sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, che giudicano in composizione collegiale in virtù di quanto previsto dal n. 3 dello stesso art. 50-bis.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 52 (Ricusazione del giudice) Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in can- celleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la cau- sa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

Art. 52 (Ricusazione del giudice) Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in can- celleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la cau- sa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

Breve commento All’articolo 52, relativo alla ricusazione del giudice, viene espunto il riferimento al «deposito in cancelleria» del ricorso, in linea, come si accennava in premessa, con l’ormai completa digitalizzazione del processo civile che prevede l’obbligo di deposito telematico per tutti i tipi di atti e provvedimenti.

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CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 70 (Intervento in causa del pubblico ministero) Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la ca- pacità delle persone; 5) negli altri casi previsti dalla legge. Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

Art. 70 (Intervento in causa del pubblico ministero) Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la ca- pacità delle persone; 3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori; 5) negli altri casi previsti dalla legge. Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

Breve commento All’elenco previsto dall’articolo 70 che individua i casi in cui il pubblico ministero deve intervenire nel processo a pena di nullità rilevabile d’ufficio è aggiunto il numero 3-bis) relativo alle «cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori», in ossequio ai principii di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 1996, secondo cui il pubblico ministero è parte necessaria, oltre che nei procedimenti di se- parazione e divorzio, anche nei «giudizi tra genitori naturali che comportino “provve- dimenti relativi ai figli”».

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3.1.2. TITOLO IV - DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 101 (Principio del contraddittorio) Il giudice assicura il rispetto del con- traddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fonda- mento della decisione una questione ri- levata d’ufficio, il giudice riserva la de- cisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti os- servazioni sulla medesima questione.

Art. 101 (Principio del contraddittorio) Il giudice assicura il rispetto del con- traddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fonda- mento della decisione una questione ri- levata d’ufficio, il giudice riserva la de- cisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti os- servazioni sulla medesima questione.

Breve commento Viene espunto dall’articolo 101, secondo comma, il riferimento al deposito delle me- morie «in cancelleria», in coerenza con la digitalizzazione del processo civile.

3.1.3. TITOLO VI - DEGLI ATTI PROCESSUALI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 123 (Nomina del traduttore) Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lin- gua italiana, il giudice può nominare un

Art. 123 (Nomina del traduttore) Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lin- gua italiana, il giudice può nominare un

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